Calcolo Interessi Moratori 2026 — D.Lgs. 231/2002

Calcola gli interessi di mora su fatture scadute. Include tasso BCE + 8 punti percentuali, interessi legali, compenso forfettario €40 e normativa aggiornata 2026.

Calcolatore Interessi di Mora

Importo fattura
Giorni di ritardo
Tasso di mora applicato
Interessi maturati
Compenso forfettario
Totale da richiedere
Tassi di Mora D.Lgs. 231/2002 — Storico semestrale 2022–2026 Il tasso = Tasso BCE + 8 punti percentuali. Aggiornato semestralmente dal MEF sulla Gazzetta Ufficiale. 8.00% 2022 H1 8.00% 2022 H2 10.00% 2023 H1 12.00% 2023 H2 11.50% 2024 H1 11.50% 2024 H2 11.15% 2025 H1 10.15% 2025 H2 Fonte: MEF/Gazzetta Ufficiale. Tasso 2026 H1 non ancora pubblicato al 02/03/2026. Il calcolatore usa 10.15% come stima orientativa.

Cosa Sono gli Interessi Moratori e Quando Si Applicano

Gli interessi moratori (o interessi di mora) sono interessi che il debitore è tenuto a pagare al creditore in caso di ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria. Nelle transazioni commerciali tra imprese (B2B) o tra imprese e Pubblica Amministrazione, la materia è regolata dal D.Lgs. n. 231/2002, che ha recepito la Direttiva europea 2000/35/CE. Questo decreto prevede che gli interessi moratori decorrano automaticamente — senza necessità di un atto formale di messa in mora — dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

Il vantaggio fondamentale per il creditore è che non deve dimostrare né provare il danno subito per esigere gli interessi di mora: il semplice ritardo è sufficiente. In un sistema economico dove i ritardi di pagamento delle PMI italiane raggiungono mediamente 90 giorni (contro i 60 previsti per legge), gli interessi di mora rappresentano uno strumento di tutela essenziale.

La Formula di Calcolo degli Interessi Moratori

# Formula standard (regime di interesse semplice)
Interessi = (Capitale × Tasso% × Giorni di ritardo) / 36.500

# Esempio: fattura 10.000€, 90 giorni di ritardo, tasso 10.15%
Interessi = (10.000 × 10.15 × 90) / 36.500 = 250,27€
+ Compenso forfettario: 40€
Totale da richiedere: 290,27€

# NOTA: si usa 36.500 (non 36.600) anche per anni bisestili

Il Tasso di Mora 2025–2026: BCE + 8 Punti Percentuali

Il tasso di interesse moratorio nelle transazioni commerciali è calcolato sommando il tasso di rifinanziamento principale della BCE (pubblicato semestralmente) a una maggiorazione fissa di 8 punti percentuali. Il MEF pubblica questo tasso sulla Gazzetta Ufficiale entro il 5° giorno lavorativo di ogni semestre. Per il secondo semestre 2025 (1° luglio – 31 dicembre 2025), il tasso BCE era al 2,15%, portando il tasso di mora complessivo al 10,15%. Per le transazioni con la Pubblica Amministrazione, il tasso è ulteriormente maggiorato di 2 punti percentuali (D.Lgs. 192/2012).

Il Compenso Forfettario di €40 per il Recupero Crediti

Oltre agli interessi di mora, il creditore ha diritto a un compenso forfettario di €40 per ogni fattura pagata in ritardo, a titolo di risarcimento dei costi interni di recupero del credito (art. 6 D.Lgs. 231/2002). Questo importo è automatico: non richiede nessuna prova di spese sostenute e si applica a ogni singola fattura pagata in ritardo, indipendentemente dall'importo. Se le spese di recupero effettivamente sostenute (avvocato, agenzia di recupero) superano i €40, il creditore ha diritto al rimborso dell'intero importo documentato.

Termini di Pagamento nelle Transazioni Commerciali

Il D.Lgs. 231/2002 stabilisce che, in assenza di accordo scritto diverso, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (o dalla data di consegna della merce/servizio se successiva). Con accordo scritto tra imprese, il termine può essere esteso fino a 60 giorni. Termini superiori a 60 giorni sono ammessi solo se non sono gravemente iniqui per il creditore e se espressamente previsti per iscritto. Per le forniture agroalimentari, i termini massimi sono di 30 giorni per prodotti deteriorabili e 60 giorni per gli altri prodotti.

Come Richiedere gli Interessi di Mora

Per richiedere gli interessi di mora, il creditore non deve inviare alcun atto formale prima del pagamento: gli interessi maturano automaticamente. Per formalizzare la richiesta, è sufficiente emettere una nota di addebito con: riferimento alla fattura originale, numero di giorni di ritardo, tasso applicato con riferimento al D.Lgs. 231/2002, importo degli interessi calcolati e compenso forfettario di €40. Gli interessi moratori non sono soggetti a IVA (art. 15 DPR 633/1972) e sono tassati per cassa ai fini delle imposte sui redditi (art. 109, c. 7 TUIR).

Domande Frequenti sugli Interessi di Mora

Gli interessi di mora si applicano anche ai contratti con privati (B2C)?
Il D.Lgs. 231/2002 si applica solo alle transazioni commerciali tra imprese (B2B) e tra imprese e Pubblica Amministrazione. Per i contratti tra privati (B2C o C2C), si applica il tasso di interesse legale, fissato annualmente dal MEF: nel 2025 era del 2,00%, nel 2026 è del 2,5%. In questi casi è necessaria la preventiva costituzione in mora tramite lettera raccomandata o PEC.
Posso rinunciare agli interessi di mora nel contratto?
Le clausole contrattuali che escludono o riducono eccessivamente gli interessi di mora a svantaggio del creditore sono considerate "gravemente inique" dal D.Lgs. 231/2002 e quindi nulle. Se dichiarate nulle, si applica automaticamente il tasso di mora di legge. Tuttavia, in pratica, molti creditori rinunciano agli interessi per non compromettere i rapporti commerciali con clienti importanti — una scelta legittima ma non obbligatoria.
Quando si prescrivono gli interessi di mora?
Gli interessi di mora si prescrivono in 5 anni dalla data in cui sono maturati (art. 2948 c.c.). Questo significa che puoi richiedere gli interessi su fatture non pagate degli ultimi 5 anni, anche se il capitale è stato nel frattempo saldato. La prescrizione si interrompe con un atto scritto di richiesta (raccomandata, PEC) o con il pagamento parziale da parte del debitore.
Gli interessi di mora vanno fatturati con IVA?
No. Gli interessi di mora non sono soggetti a IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972, che esclude dalla base imponibile IVA gli interessi moratori e le penali. Per richiedere gli interessi è sufficiente emettere una nota di addebito (non una fattura) priva di IVA. Fiscalmente, sono tassati per cassa: vanno dichiarati come ricavo nell'anno in cui vengono effettivamente pagati, non nell'anno di maturazione.